CENTURION – Affare POSSIBILE per un ‘cavillo’ ma..

Redazione

CATANIA – L’affare Centurion è un affare possibile, anche per il Catania. Lo è in ragione di una clausola particolare della disciplina sportiva che regola i trasferimenti dei giocatori. Nella casistica standard, un giocatore già tesserato nella medesima stagione in due società diverse, e da queste impiegato in partite ufficiali, non può esser tesserato da una terza.

Tuttavia – ed è il caso di Centurion – un giocatore trasferito da una società cedente partecipante ad un campionato con calendario ‘sovrapposto’ (es. calcio sudamericano) rispetto a quello della cessionaria (Racing – Genoa), è possibile un terzo tesseramento ad una società diversa. Unica condizione posta perché tale clausola sia attivabile è che le due società certifichino – è la via più breve – il nulla osta al trasferimento del giocatore, dichiarando che questi abbia rispettato in pieno gli obblighi contrattuali con esse.

La norma che porterebbe allo sblocco del terzo trasferimento è controversa a seguito della modifica occorsa al campionato argentino proprio in questa stagione. Non più due campionati indipendenti, con l’Apertura ad inizio inverno che dava certezza della ‘sovrapposizione’ richiesta nella clausola. La nuova formula prevede lo svolgimento di due tornei, Inicial – che ha il suo avvio in estate, facendo così mancare il principio di ‘sovrapposizione’ – e Final, di 19 incontri ciascuno; in questo aspetto, essa ricalca la struttura dei campionati di Apertura e Clausura.Ogni torneo nomina una squadra vincitrice: diversamente da quanto accade nel sistema ad Apertura e Clausura, la squadra campione non è considerata “Campione nazionale”, ma solo “Campione del torneo”.A decidere l’assegnazione definitiva del titolo di Campione d’Argentina è una finale tra le vincitrici del Torneo Inicial e del Torneo Final”.

Detto ciò, o il Catania crederà fortemente in Centurion tanto da subordinare il suo calciomercato all’interpretazione di una norma, o altrimenti guarderà altrove, dove c’è meno caos.

Di seguito il regolamento sul tesseramento dei giocatori:

1. Un calciatore deve essere tesserato presso una Federazione per giocare per una società in qualità di professionista o di dilettate, secondo la definizione di cui all’Art. 2 del presente regolamento. Soltanto i calciatori tesserati sono autorizzati a partecipare al calcio organizzato. A seguito del tesseramento, il giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.
2. Un calciatore può essere tesserato presso una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati presso un massimo di tre società a stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali soltanto per due società. In deroga a questa regola, a un giocatore che sia oggetto di trasferimento tra due società appartenenti a Federazioni con stagioni sovrapposte (ossia, inizio della stagione in estate/autunno rispetto a inverno/primavera) è concessa la possibilità di disputare incontri ufficiali per una terza società durante la stagione interessata, a condizione che egli abbia rispettato in pieno i propri obblighi nei confronti delle società precedenti. Parimenti, dovrà altresì rispettare le disposizioni relative ai periodi di tesseramento (Art. 6) e alla durata minima del contratto (Art. 18, paragrafo 2).
4. In ogni caso, sarà necessario prendere in debita considerazione l’integrità sportiva della competizione. In particolare, un calciatore non può disputare partite ufficiali per più di due società che competono nello stesso campionato nazionale o coppa durante la stessa stagione, fatti salvi eventuali regolamenti di gara più rigorosi emanati dalle Federazioni affiliate.
6 Periodi di tesseramento
1 I calciatori possono essere tesserati esclusivamente durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un professionista il cui contratto sia giunto a scadenza prima del termine del periodo di tesseramento può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare tali professionisti a condizione che sia preservata l’integrità sportiva della competizione in questione. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell’Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo periodo di tesseramento comincia dopo il termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell’inizio della nuova stagione. Tale periodo non può superare le dodici settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le quattro settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione devono essere comunicati alla FIFA con almeno 12 mesi di anticipo. Sarà cura della FIFA stabilire le date per quelle Federazioni che non provvedessero in tal senso entro i tempi prestabiliti.
3. Fatta salva l’eccezione di cui all’Art. 6, paragrafo 1, i calciatori possono essere tesserati previa presentazione di una valida richiesta inoltrata dalla società alla Federazione interessata durante il periodo di tesseramento.
4. I disposti relativi ai periodi di tesseramento non si applicano alle competizioni destinate esclusivamente ai dilettanti. Relativamente a tali competizioni, sarà la Federazione interessata ad indicare i periodi in cui i calciatori possono essere tesserati per tali competizioni, fermo restando che sarà necessario assicurare l’integrità sportiva della manifestazione in questione.
7 Passaporto del calciatore
La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla società per la quale il calciatore è tesserato il Passaporto del calciatore contenente tutte le informazioni relative al calciatore in questione. Il passaporto del calciatore deve indicare tutte le società per le quali quest’ultimo è stato tesserato a partire dalla stagione in cui ha compiuto il 12° anno di età. Qualora il giorno del compleanno cada a cavallo tra due stagioni, nel passaporto dovrà essere indicato il nome della società presso la quale il giocatore è stato tesserato nella stagione successiva al suo compleanno.

8 Richiesta di tesseramento
La richiesta di tesseramento di un professionista deve essere inoltrata unitamente ad una copia del contratto del calciatore. Nell’ambito del processo decisionale, l’organo competente potrà prendere in considerazione, a sua discrezione, eventuali modifiche contrattuali o atti integrativi che non siano stati presentati nelle modalità previste.
9 Certificato di trasferimento internazionale
1 I calciatori tesserati presso una Federazione possono essere tesserati presso una nuova Federazione solo quando quest’ultima abbia ricevuto il Certificato di trasferimento internazionale (in prosieguo CTI) dalla federazione di provenienza. Il CTI deve essere rilasciato a titolo gratuito e non è soggetto né a condizioni né a limiti di tempo. Qualsiasi disposto recante condizioni diverse è da considerarsi nullo e invalido. La Federazione che rilascia il CTI è tenuta a depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del CTI è contenuta nell’Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.
10 Prestito di professionisti
1. Un professionista può essere ceduto in prestito ad un altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all’indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 5, paragrafo 3, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso in prestito un giocatore non può trasferirlo ad una terza senza l’autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.
11 Calciatori non tesserati
Qualora un calciatore non sia stato tesserato presso la Federazione ma partecipi ad una partita ufficiale con una società, tale partecipazione sarà considerata illegittima. Fermo restando eventuali misure ritenute necessarie al fine di rettificare le conseguenze sportive derivanti dalla condotta in questione, è prevista la comminazione di sanzioni anche a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di imporre tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori della competizione in questione.
12 Applicazione delle sospensioni disciplinari
Le sospensioni disciplinari imposte ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate la federazione di destinazione presso la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l’obbligo di notificare per iscritto alla Federazione di destinazione tutte le sanzioni per iscritto.

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