Le motivazioni del Coni. Ricorso Ternana rigettato per “difetto di interesse”

Redazione

Motivazioni - Serie B a 19

Prot. n. 00676/18 IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORTNeigiudizi iscritti:-al R.G.ricorsi n.73/2018, presentato,in data 13 agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale ProfessionistiSerie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A. e verso la Procura Generale dello Sport c/o CONI, per l’annullamento del provvedimento assunto dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B del 31 luglio 2018,con il quale la predetta LNPB si è rifiutata di emettere le certificazioni di sua competenza, previste dal C.U. n. 18 del Commissario Straordinario in data 18 luglio 2018, nonché della decisione assuntadalla medesima LNPB di pubblicare il calendario del Campionato di SerieB 2018/2019 con l’organico a 19 squadre, resa nota dalla predetta Lega in data 10 agosto 2018,e di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;-al R.G. ricorsi n.74/2018, presentato, in data 13 agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. per l’annullamento delle delibere delle Assemblee di Lega B, tenutesi nei giorni 10 luglio 2018 e 30 luglio 2018, inerenti al blocco dei ripescaggi fino ad un massimo di 20 squadree di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti provvedimenti e decisioni;-al R.G. ricorsi n.75/2018, presentato,in data 14agosto 2018, dalla Ternana Calcio S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, laLega Nazionale Professionisti Serie B e nei confrontidella Lega Nazionale Professionisti Serie A, della Lega Italiana Calcio Professionistico,delle società Novara Calcio S.p.A., F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., Robur Siena S.p.A., Virtus Entella s.r.l., Calcio Catania S.p.A., per l’annullamento delle delibere assunte dal Commissario Straordinario della FIGC, pubblicate sui CC.UU. n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018, non recanti la sottoscrizione del Segretario della FIGC;per l’annullamentodel calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019,pubblicato dalla LNPB con il C.U. n. 10 del 14 agosto 2018, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;-al R.G. ricorsi n.76/2018, presentato,in data 16agosto 2018, dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. nei confronti dellaFederazione Italiana Giuoco Calcio e dellaLega Nazionale Professionisti Serie Bper l’annullamento delle deliberedel Commissario Straordinario del 13 agosto 2018, pubblicate con C.U.n. 47, n. 48 e n. 49 e del C.U. n. 10 della LNPB, con cui è stato pubblicatoil Calendario relativo al Campionato di Serie B 2018/2019,nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente ai predetti atti e delibere;riuniti i ricorsi di cui in epigrafe; consideratoche, come questo Collegio di Garanzia a Sezioni Unite ha affermato nella decisione n. 32/2018, l’eventuale impugnazione di una disposizione regolamentare di una Federazione Sportiva Nazionale può essere proposta davanti agli organi della Giustizia Federale e che il Collegio di Garanzia dello Sport giudica in unico grado nei soli casi di atti e provvedimenti del CONI e negli altri casi espressamente previsti dal comma 3 dell’art. 54 CGS;considerato che, a maggior ragione, devono ritenersi impugnabili solodavanti agli organi della Giustizia Federale gli atti applicativi di una norma regolamentare federale;ritenuto, quindi, che i ricorsi proposti direttamente davanti al Collegio di Garanzia dello Sport avverso i comunicati n. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 devono ritenersi inammissibili perché ogni doglianza nei confronti della disposizione regolamentare ritenuta lesiva e dei conseguenti atti applicativi doveva essere proposta dinanziagli Organi della Giustizia Federale;ritenuto che anche le impugnazioni nei confronti degli atti adottati dalla LNPB non possono ritenersi ammissibili di fronte al Collegio di Garanzia;considerato che ogni questione attinente alla possibile rimessione in termini dei ricorrenti davanti agli Organi della Giustizia Federale, determinata dalla complessità delle questioni esaminate dal Collegio di Garanzia, anche in relazione alla competenza degli organi, potrà essere valutata dagli stessi Organi di Giustizia Federale ai quali gli interessati potranno eventualmente rivolgersi;PQM dichiara inammissibili i ricorsi di cui in epigrafe.

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