Le parti coinvolte
Di seguito il testo della sentenza:
«Su ricorso numero di registro generale 10417 del 2018, proposto da Calcio Catania S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Gitto, Federico Tedeschini […] contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Coni, Lega Nazionale Professionisti Serie A non costituiti in giudizio;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Napolitano, Giorgio Vercillo,
Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani,
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico, Ternana Calcio S.p.A., Novara Calcio S.p.A., Virtus Entella S.r.l., Robur Siena S.p.A. non costituiti in giudizio; Fc Pro Vercelli 1892 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Di Cintio, Flavia Tortorella,
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
unitamente alla remissione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI,
– della decisione Prot. n. 00676/18 dell’11.09.2018 emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, ed ove occorra:
-delle delibere 47, 48 e 49 assunte in data 13 Agosto 2018 dal Commissario straordinario della FIGC;
-delle delibere assunte dall’assemblea della Lega Serie B del 10 e del 30 luglio 2018 inerenti il blocco dei ripescaggi;
– del calendario della Lega Serie B pubblicato con CU n. 10 del 14.08.2018.