Le motivazioni
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Anna Maria Verlengia, Consigliere