FIGC- Altri due punti di penalità

Redazione

La commissione disciplinare della Figc ha inflitto al Catania altri due punti di penalità. La sentenza stavolta riguarda i ritardi nei pagamenti di alcune scadenze legate alle tasse sugli stipendi passati dei calciatori e la fidejussione bancaria necessaria per l’iscrizione allo scorso campionato. Inibito per quattro mesi l’amministratore unico all’epoca dei fatti, Carmelo Milazzo. Il Catania scende così a sei punti in classifica, che valgono il ritorno in zona retrocessione.

Di seguito il dispositivo della Figc:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMELO
ANTONIO MILAZZO (Amministratore Unico e Legale rappresentante p.t. della
Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 2995/39 pf15-
16 SP/blp del 30.9.2015).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare
Milazzo Carmelo Antonio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della
Società Calcio Catania Spa; per rispondere:
a) della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I),
lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza
Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non
aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30
giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00;
b)della violazione di cui all’art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I),
lettera D), punto 5) del C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza
Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Serie B 2015/2016, per non
aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo.
5
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016
Ha deferito inoltre la Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità
diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal
suo Amministratore Unico, come sopra descritto.
I difensori dei deferiti hanno fatto pervenire memorie con le quali chiedono il
proscioglimento dei propri assistiti.
Il dibattimento
Alla riunione del 29 ottobre 2015 il rappresentante della Procura Federale ha chiesto
l’irrogazione della sanzione di mesi 7 (sette) di inibizione per Milazzo Carmelo Antonio e
quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente
stagione 2015-2016 oltre all’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per la Società
Catania.
I difensori dei deferiti in via preliminare hanno chiesto la rimessione degli atti alla Procura
Federale affinché venga disposta la riunione del presente procedimento Disciplinare con
altro a carico di Cosentino Pablo Gustavo stralciato in fase istruttoria dalla Procura
Federale, come risulta dallo stesso atto di deferimento. Nel merito si sono riportati alle
memorie già versate in atti e hanno insistito per il proscioglimento dei loro assistiti.
I motivi della decisione
L’istanza preliminare di rimessione degli atti alla Procura non è fondata. Le ipotesi di un
conflitto di giudicati solo potenziale e/o dell’astratta possibilità di una futura violazione del
principio del ne bis in idem non sono attuali e potranno essere valutate solo allorché si
verificheranno i relativi requisiti. Allo stato dinnanzi questo Tribunale pende solo il presente
procedimento, alla Società Catania viene contestata la responsabilità diretta per la
condotta del solo Milazzo e comunque la posizione degli attuali deferiti è scindibile da
un’eventuale futura contestazione per la condotta del precedente legale rappresentante
del Catania.
Nel merito osserva il Tribunale che dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. e dalle risultanze
probatorie acquisite, è emerso senza ombra di dubbio che la Società Calcio Catania Spa
non ha depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il termine del 30
giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00,
adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 10) del C.U. 238/A del 27
aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato
professionistico di Serie B 2015/2016. Inoltre la Società Calcio Catania Spa non ha
depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 giugno 2015, la dichiarazione
attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2015, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al
settore sportivo, adempimento previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 5) del
C.U. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione
al campionato professionistico di Serie B 2015/2016.
Del resto tali fatti non vengono negati dai deferiti che si limitano ad addurre giustificazioni
che non escludono affatto la loro responsabilità Disciplinare. É vero che il Milazzo ha
assunto la carica di Amministratore solo pochi giorni prima della scadenza del termine del
30 giugno 2015 ma tale circostanza può valere solo ai fini della graduazione della
6
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – SS 2015-2016
sanzione, non certo a escludere la sussistenza di una violazione formale che si è senza
dubbio verificata. Anche i provvedimenti custodiali che hanno colpito i precedenti legali
rappresentanti del Catania sono irrilevanti ai fini della sussistenza delle violazioni
contestate.
Sussiste anche la recidiva prevista dall’art. 21, comma 2, del vigente CGS contestata alla
soc. Catania e pertanto sanzioni congrue, in relazione anche al numero delle violazioni
contestate (due), appaiono quelle di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il deferimento e infligge a Milazzo Carmelo Antonio l’inibizione di mesi 4 (quattro)
e alla Società Calcio Catania Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da
scontarsi nella corrente stagione 2015-2016 oltre all’ammenda di € 500,00 (€
cinquecento/00).