FIGC- Deferiti Catania, Bonanno e Micena

Redazione

Un punto di penalizzazione al Catania per il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, delle scadenze fiscali sugli stipendi dei calciatori. La notizia dell’infrazione – commessa dalla passata dirigenza – era stata anticipata dal direttore generale Pietro Lo Monaco. Quest’oggi è stata notificata al club con comunicazione ufficiale da parte della Federazione italiana gioco calcio.
Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

Il Sig. MICENA NICOLO’, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.

Il Sig. BONANNO GIUSEPPE, Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, co mma 1 e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopraindicati. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
la Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. a titolo di responsabilità diretta , per il comportamento posto in essere dal sig. Micena Nicolò, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A., e dal sig. Bonanno Giuseppe, Direttore Generale e rappresentante legale pro-tempore della Società Calcio Catania S.p.A.; per la violazione dell’art.10, co mma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo VII) delle N.O.I.F. a titolo di responsabilità propria, per non aver co rrisposto, entro il 18 aprile 2016, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2016 e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. Con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21 , commi 1 e 2 , del C.G.S..