«Combine per vincere le scommesse»: la Figc multa il Catania e Pulvirenti

Redazione

La commissione disciplinare della Figc si è espressa sul deferimento chiesto dalla Procura federale riguardo a Bologna-Catania e Brescia-Catania, del campionato di B 2014/15. Due gare giudicate oggetto di tentate combine, tra l’altro già interessate dall’inchiesta Treni del gol. Il Calcio Catania e l’ex presidente Antonino Pulvirenti sono stati condannati al pagamento di un’ammenda, rispettivamente di 20mila e 25mila euro. Escluse invece dal procedimento Bologna e Brescia.

Secondo i giudici della commissione, che li hanno ritenuti colpevoli, «l’esame delle risultanze probatorie evidenzia, con chiarezza, la esistenza sia di un linguaggio criptico convenzionale, sia di una fitta rete di rapporti tra i soggetti coinvolti, il tutto finalizzato alla alterazione del risultato delle partite oggi contestate disputate dal Catania Calcio ed alla effettuazione di scommesse con esito certo da cui ottenere un rilevante vantaggio economico».

Le decisioni del tribunale sportivo, per quel che riguarda il Calcio Catania e Pulvirenti, hanno applicato l’istituto della continuità richiesto dall’accusa e si sono uniformate alle richieste del procuratore federale Giuseppe Pecoraro. Scongiurato il rischio di retrocessione e di nuove penalità, le difese del club e dell’ex patron sono comunque uscite sconfitte. Avevano chiesto il totale proscioglimento dei loro assistiti e solo in estremo subordine l’applicazione di una multa. Ci sarà la possibilità di ricorrere al secondo grado di giudizio sportivo e successivamente anche al Coni.

Ridimensionate, rispetto alle richieste del procuratore federale, le sanzioni a carico di Delli Carri, Di Luzio e Arbotti. Di seguito le decisioni della commissione, presieduta da Roberto Proietti:

Pulvirenti Antonino, € 25.000,00 di ammenda
(Richiesta Procura: € 25.000,00 di ammenda)
Delli Carri Daniele, 3  mesi di inibizione oltre a € 10.000,00  di ammenda
(Richiesta Procura: 1 anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc)
Di Luzio Piero, 45 giorni di inibizione oltre ad € 5.000,00 di ammenda
(Richiesta Procura: 6 mesi di inibizione)
Arbotti Fernando Antonio, 3 mesi di inibizione oltre a 10.000,00 di ammenda
(Richiesta Procura: 1 anno di inibizione oltre alla preclusione da ogni rango e/o categoria della Figc)
Calcio Catania Spa, € 20.000,00 di ammenda
(Richieste Procura: € 20.000,00 di ammenda)

Per Brescia-Cataniacome scritto precedentemente su MondoCatania, il deferimento degli imputati era così motivato: «ponevano in essere condotte dirette a verificare la possibilità di alterare il risultato della gara ottenendo il risultato di 2 a 2, e poi verificavano la possibilità di alterare la gara con la vittoria del Catania con due goal di scarto, iniziativa che non aveva seguito per la dichiarata impossibilitàà dell’Arbotti a prendere contatto con i giocatori delle due squadre». L’accusa era di avere violato i principi di correttezza sportiva.

«Il comportamento dei deferiti – scrivono i giudici nella sentenza – anche se non configura la più grave fattispecie dell’illecito sportivo, deve essere sanzionato in quanto ben lontano dai principi dell’ordinamento sportivo e dello sport in generale […] La semplice lettura delle intercettazioni e degli atti di indagine induce questo Tribunale a ritenere che, nel caso in esame, il comportamento dei deferiti sia stato ben lontano dai suddetti principi».

Più grave l’imputazione e la possibile pena edittale relativa a Bologna-Catania. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero provato a combinare il risultato «offrendo o promettendo denaro o altra utilità o vantaggio ovvero compiendo altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e comunque contattando a tale fine calciatori del Bologna allo stato non identificati o in corso di compiuto accertamento o nei cui confronti sono in corso ulteriori indagini penali». L’illecito sportivo, così configurato, avrebbe potuto portare alla richiesta di penalizzazione o retrocessione.

Nella motivazione di accoglimento del deferimento, i giudici scrivono: «La effettiva alterazione del risultato della gara non si è verificata solo per ragioni di natura economica (richieste di denaro superiori a quelle preventivate) e non per inattività dei soggetti coinvolti».

La difesa del Calcio Catania, affidata all’avvocato Eduardo Chiacchio, ha toccato diversi punti. E si era conclusa chiedendo «per entrambi i procedimenti in via principale prosciogliere la Società Calcio Catania Spa da ogni addebito; in estremo e denegato subordine limitare la sanzione ad una lieve ammenda in applicazione dell’istituto della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti».

Queste le tesi difensive: 

– la assoluta inconsistenza ed infondatezza delle tesi accusatorie prospettate dalla Procura Federale.
– che l’esame degli atti dei due procedimenti e l’analisi dell’evolversi degli eventi esclude ogni responsabilità a carico del club siciliano. Dalle indagini non sono emersi nei confronti dei soggetti riconducibili al Catania Calcio (Pulvirenti e Delli Carri) elementi in grado di supportare i gravi addebiti contestati dalla Procura Federale per entrambe le gare.
– le condotte contestate, a tutto voler concedere, sarebbero caratterizzate da un comune disegno violativo con quelle oggetto dei due precedenti procedimenti (CU 15/2015, 24/2015), sarebbe quindi applicabile alle fattispecie l’istituto della continuazione.

L’ex presidente Antonino Pulvirenti ha invece dato mandato, per essere difeso, all’avvocato Giovanni Grasso. A Roma, il legale ha incentrato la difesa su questi aspetti e chiesto «in via preliminare per il proscioglimento; in subordine limitare la sanzione in considerazione della continuazione delle condotte oggi in esame con quelle oggetto dei precedenti procedimenti».

Queste le tesi difensive: 

– l’insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell’art. 7 CGS in relazione alla partita Bologna – Catania del 27/4/15. Per l’esistenza dell’illecito di cui all’art. 7 CGS occorre che vi siano stati contatti suscettibili di alterare il risultato della gara, fattispecie non verificatasi nel caso di specie.
– in relazione alla partita Brescia – Catania del 9/5/15, l’insussistenza degli addebiti contestati, nello specifico la violazione dell’art. 1 bis c. 1 CGS. Gli elementi acquisiti nel corso delle indagini risultano essere vaghi e privi di consistenza, non risultano provati gli elementi necessari per la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 1 bis c. 1 CGS e ciò anche in considerazione delle dichiarazioni rese dal Sig. Pulvirenti; Conclude chiedendo, (CU 15/2015-2016, 53/2015-2016, 65/2015-2016).