FIGC- Palermo, Lecce e Siracusa rischio penalità

Redazione

Il caso FinWorld

– preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione all’albo di cui all’art. 106 dello stesso T.U.B.;

– considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo;

– atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nell’ambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria l’assegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;

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