LM – Truffa al CT, comunicato integrale FIGC

Redazione

CATANIA – Di seguito il comunicato integrale della Procura Federale della FIGC che motiva il deferimento di Pietro Lo Monaco:

[…] – Sig. Pietro LO MONACO, Amministratore Delegato del CALCIO CATANIA S.p.a. per rispondere:

a) della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, con riferimento all’art. 84 delle N.O.I.F., in concorso con il Sig. Tullio TINTI e con soggetti non appartenenti all’ordinamento federale, per essersi procuratore in modo non regolare la disponibilità personale di somme di denaro provenienti dalle risorse economiche della società CALCIO CATANIA, così minando l’equilibrio economico-finanziario di tale società sportiva e violando, fra l’altro, il principio della corretta gestione cui le società di calcio sono assoggettate e distogliendo le corrispondenti risorse dall’utilizzo nell’interesse della società medesima. Risultato ottenuto attraverso la consapevole predisposizione di un contratto fittizio con la FIBET (“società cartiera”) in assenza, in ogni caso, di sinallagma contrattuale in favore della società dallo stesso presieduta e mediante il pagamento effettuate in data 12 e 13 dicembre 2005 da parte della società CALCIO CATANIA del complessivo importo di € 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila//00) a fronte dell’emissione, da parte dellaFibet, di fatture per operazioni inesistenti, in una delle quali veniva indicato, quale causale, il “compenso dovuto per il tesseramento del calciatore Diego Perrone”, da ritenersi inverosimile per la natura stessa e l’evolversi dell’operazione;

b) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 4, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 per aver conferito, con contratto stipulato in data 1° giugno 2005, l’incarico di attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. scouting) alla società FIBET e non ad un Agente di calciatori personalmente;

c) della violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007 ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di soggetto non autorizzato (società FIBET) nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori, sia sul territorio italiano che all’estero, ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;

d) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1-3-11, all’art. 15, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Vinicio FIORANELLI, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di accordo stipulato nel mese di luglio 2005 con la società FIO AGENCY GMBH (con ultimo pagamento previsto entro il 31 dicembre 2007), anziché all’agente personalmente, per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gionatha SPINESI, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore;

e) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 16, comma 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Giorgio ZAMUNER, Agente del calciatore Umberto DEL CORE, fosse chiaramente indicato nel contratto sottoscritto in data 1° agosto 2005 con lo stesso calciatore; f) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Tullio TINTI, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società T.L.T. S.r.l. in data 2 agosto 2006, anziché all’agente personalmente, per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Fausto ROSSINI, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto era di fatto l’agente dello stesso calciatore nonostante questi formalmente avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Ernesto RANDAZZO;

g) della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 11, all’art. 15, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente dal 22 novembre 2001 al 31 gennaio 2007, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Tullio TINTI, conferendo mandato in data 6 luglio 2005 (ultimo pagamento effettuato, in esecuzione del medesimo disegno e in violazione reiterata della medesima normativa, in data 27 giugno 2006), per il tesseramento e la stipula di un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Roberto DE ZERBI, così determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto il TINTI ha curato era di fatto l’agente dello stesso calciatore, nonostante questi avesse strumentalmente conferito incarico formale al Sig. Giorgio ZAMUNER;

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